INA21118 – INAIL. TUTELA ASSICURATIVA E RIFIUTO DI SOTTOPORSI AL VACCINO ANTI COVID.

10 Marzo 2021 TUTTE LE CIRCOLARI

Oggetto: Inail. Tutela assicurativa e rifiuto di sottoporsi al vaccino anti Covid.

Vista lโ€™attualitร  del tema vaccinazioni, si segnala la pubblicazione, da parte dellโ€™Inail, dellโ€™istruzione operativa del 1ยฐ marzo 2021, con la quale fornisce risposta allโ€™Ospedale Policlinico San Martino di Genova, in merito a โ€œse e quali provvedimenti debbano essere adottati riguardo al personale infermieristico che non abbia aderito al piano vaccinale anti-Covid-19โ€. Ciรฒ tenuto conto che, pur in assenza di una specifica norma di legge che stabilisca lโ€™obbligatorietร  della vaccinazione, la mancata adesione al piano vaccinale nazionale potrebbe comportare da un lato responsabilitร  del datore di lavoro in materia di protezione dellโ€™ambiente di lavoro (sia per quanto riguarda i lavoratori, che i pazienti) e dallโ€™altro potrebbe esporre lo stesso personale infermieristico a richieste di risarcimento  per danni civili, oltre che a responsabilitร  per violazione del codice deontologicoโ€.

Nel quesito si chiede in particolare se la malattia infortunio sia ammissibile o meno alla tutela Inail nel caso in cui il personale infermieristico (ma non solo), che non abbia aderito alla profilassi vaccinale, contragga il virus.

Nel rimandare alla lettura del chiarimento dellโ€™Istituto, riportiamo di seguito alcuni dei passaggi piรน importanti:

  • lโ€™assicurazione gestita dallโ€™Inail ha la finalitร  di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro, anche da quelli derivanti da colpa, e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno derivante dalle conseguenze che ne sono derivate;
  • Sotto il profilo assicurativo, per giurisprudenza consolidata il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dellโ€™obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sรฉ lโ€™esclusione dellโ€™operativitร  della tutela prevista dallโ€™assicurazione gestita dallโ€™Inail. Viceversa, il comportamento colposo del lavoratore puรฒ invece ridurre oppure escludere la responsabilitร  del datore di lavoro, facendo venir meno il diritto dellโ€™infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti, cosรฌ come il diritto dellโ€™Inail ad esercitare il regresso nei confronti sempre del datore di lavoro.
  • non si rileva allo stato dellโ€™attuale legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un obbligo specifico di aderire alla vaccinazione da parte del lavoratore. Infatti il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 allโ€™articolo 279 riguardante Prevenzione e controllo, stabilisce che โ€œil datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari (โ€ฆ)โ€ tra cui โ€œa) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono giร  immuni allโ€™agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competenteโ€, ma non prevede lโ€™obbligo del lavoratore di vaccinarsi;
  • In materia di trattamenti sanitari opera, tra lโ€™altro, la riserva assoluta di legge di cui allโ€™articolo 32 della Costituzione, secondo cui โ€œNessuno puรฒ essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puรฒ in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.โ€

Pertanto, conclude lโ€™Inail, โ€œil rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertร  di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario, ancorchรจ fortemente raccomandato dalle autoritร , non puรฒ costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dellโ€™infortunatoโ€. Ciรฒ non comporta โ€œlโ€™automatica ammissione a tutela del lavoratore che abbia contratto il contagio e non si sia sottoposto alla profilassi vaccinale in quanto, come precisato nella circolare n. 13/2020, occorre comunque accertare concretamente la riconduzione dellโ€™evento infortunistico allโ€™occasione di lavoroโ€

Cordiali saluti.

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