Oggetto: Inail. Tutela assicurativa e rifiuto di sottoporsi al vaccino anti Covid.
Vista lโattualitร del tema vaccinazioni, si segnala la pubblicazione, da parte dellโInail, dellโistruzione operativa del 1ยฐ marzo 2021, con la quale fornisce risposta allโOspedale Policlinico San Martino di Genova, in merito a โse e quali provvedimenti debbano essere adottati riguardo al personale infermieristico che non abbia aderito al piano vaccinale anti-Covid-19โ. Ciรฒ tenuto conto che, pur in assenza di una specifica norma di legge che stabilisca lโobbligatorietร della vaccinazione, la mancata adesione al piano vaccinale nazionale potrebbe comportare da un lato responsabilitร del datore di lavoro in materia di protezione dellโambiente di lavoro (sia per quanto riguarda i lavoratori, che i pazienti) e dallโaltro potrebbe esporre lo stesso personale infermieristico a richieste di risarcimento per danni civili, oltre che a responsabilitร per violazione del codice deontologicoโ.
Nel quesito si chiede in particolare se la malattia infortunio sia ammissibile o meno alla tutela Inail nel caso in cui il personale infermieristico (ma non solo), che non abbia aderito alla profilassi vaccinale, contragga il virus.
Nel rimandare alla lettura del chiarimento dellโIstituto, riportiamo di seguito alcuni dei passaggi piรน importanti:
- lโassicurazione gestita dallโInail ha la finalitร di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro, anche da quelli derivanti da colpa, e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno derivante dalle conseguenze che ne sono derivate;
- Sotto il profilo assicurativo, per giurisprudenza consolidata il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dellโobbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sรฉ lโesclusione dellโoperativitร della tutela prevista dallโassicurazione gestita dallโInail. Viceversa, il comportamento colposo del lavoratore puรฒ invece ridurre oppure escludere la responsabilitร del datore di lavoro, facendo venir meno il diritto dellโinfortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti, cosรฌ come il diritto dellโInail ad esercitare il regresso nei confronti sempre del datore di lavoro.
- non si rileva allo stato dellโattuale legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un obbligo specifico di aderire alla vaccinazione da parte del lavoratore. Infatti il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 allโarticolo 279 riguardante Prevenzione e controllo, stabilisce che โil datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari (โฆ)โ tra cui โa) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono giร immuni allโagente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competenteโ, ma non prevede lโobbligo del lavoratore di vaccinarsi;
- In materia di trattamenti sanitari opera, tra lโaltro, la riserva assoluta di legge di cui allโarticolo 32 della Costituzione, secondo cui โNessuno puรฒ essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puรฒ in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.โ
Pertanto, conclude lโInail, โil rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertร di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario, ancorchรจ fortemente raccomandato dalle autoritร , non puรฒ costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dellโinfortunatoโ. Ciรฒ non comporta โlโautomatica ammissione a tutela del lavoratore che abbia contratto il contagio e non si sia sottoposto alla profilassi vaccinale in quanto, come precisato nella circolare n. 13/2020, occorre comunque accertare concretamente la riconduzione dellโevento infortunistico allโoccasione di lavoroโ
Cordiali saluti.


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