INT21152 – GRAN BRETAGNA. OBBLIGATORIETÀ DEL TEST ANTI COVID PER I SOGGIORNI SUPERIORI ALLE 48 H. RINVIO EFFETTI BREXIT, IN RELAZIONE AD ALCUNE PROCEDURE DOGANALI E SUI PRODOTTI SANITARI E FITOSANITARI (SPS).

31 Marzo 2021 TUTTE LE CIRCOLARI

Oggetto: Gran Bretagna. Obbligatorietà del test anti Covid per i soggiorni superiori alle 48 h. Rinvio effetti Brexit, in relazione ad alcune procedure doganali e sui prodotti sanitari e fitosanitari (SPS).

A partire dal 6 Aprile p.v, la Gran Bretagna renderà obbligatorio lo svolgimento del test anti Covid per i soggiorni superiori alle 48h, da sostenere: il primo, entro i primi due giorni dall’arrivo; i successivi, ogni 3 giorni.

In particolare, come spiegato nella sezione dedicata del sito internet del Governo Britannico, è necessario sostenere il secondo test 3 giorni dopo il primo test e il terzo test 3 giorni dopo il secondo test; pertanto, se il primo test viene fatto il primo giorno dopo l’arrivo, il secondo test sarà il giorno 4 e il terzo test il giorno 7.

La data e l’ora di arrivo dell’autista saranno raccolte e registrate nel modulo di localizzazione passeggeri,  che questi deve compilare nelle 48 h che precedono l’ingresso in GB.

I test gratuiti per gli autotrasportatori sono disponibili presso i siti di consulenza degli autotrasportatori in tutto il paese. Non è richiesta la prenotazione, ma occorre controllare l’elenco dei siti per verificarne l’apertura e se è probabile che siano occupati.

In caso di test effettuato presso un sito di consulenza per trasportatori, all’autista è fornita una lettera, che riporta:

  • l’ora e la data del test
  • il giorno del test, ad esempio il giorno 2, il giorno 5 o il giorno 8
  • alcuni dati personali, che possono essere utilizzati come prova dell’avvio del test

In alternativa, è possibile anche usare:

  • test sul posto di lavoro, se la tua azienda ha acquistato i test da un fornitore di test autorizzato
  • test rapidi antigenici a flusso laterale (controlla i siti di test nella zona di riferimento)
  • test a casa
  • test privato, a pagamento.

In caso di controllo su strada, l’autista che risultasse privo della prova di un test COVID-19 negativo, può essere multato di £ 2.000.

Nel periodo di permanenza in G.B, l’autista deve isolarsi nella cabina del camion. È possibile lasciare la cabina per scopi essenziali come mangiare, cercare assistenza medica e di emergenza, utilizzare impianti di lavaggio, assicurarsi che il veicolo e il carico siano idonei alla circolazione. Se la cabina non dispone di posti letto, è possibile soggiornare in un hotel o in un bed and breakfast. Per chi risiede nel Regno Unito, puoi isolarti da solo a casa per 10 giorni mentre non lavori. È comunque necessario continuare a eseguire il test, durante questo periodo

Per i soggiorni in GB inferiori alle 48 h il test non è obbligatorio, a meno che  l’autista non si sia recato in un paese nella lista rossa dei divieti di viaggio negli ultimi 10 giorni.

Ulteriori informazioni su https://www.gov.uk/guidance/get-a-coronavirus-covid-19-test-if-youre-an-hgv-or-van-driver

Con l’occasione, si informa che l’Agenzia delle Dogane, con nota del 17 Marzo, ha informato che le dogane britanniche hanno comunicato il rinvio dell’applicazione degli effetti del recesso del Regno Unito dall’unione Europea in relazione alle sotto riportate procedure:

Procedure doganali:

  • La possibilità di utilizzare il sistema di dichiarazione differita, compresa la presentazione di dichiarazioni supplementari fino a sei mesi successivi all’importazione delle merci, è stata prorogata al 1 ° gennaio 2022, ad eccezione delle merci sottoposte a controllo UK;
  • Le dichiarazioni in materia di sicurezza e protezione per le importazioni non saranno richieste  fino al 1 ° gennaio 2022.

Prodotti sanitari e fitosanitari (SPS):

  • I requisiti di pre-notifica per i prodotti di origine animale (POAO), alcuni sottoprodotti di origine animale (ABP) e gli alimenti ad alto rischio non di origine animale (HRFNAO) non saranno richiesti fino al 1 ° ottobre 2021. Requisiti del certificato sanitario di esportazione per POAO e alcuni ABP entreranno in vigore nella stessa data.
  • I controlli fisici SPS per POAO, alcuni ABP e HRFNAO non saranno richiesti fino al 1° gennaio 2022. A quel punto avranno luogo ai posti di controllo di frontiera.
  • I controlli fisici SPS sugli impianti ad alto rischio si svolgeranno presso i punti di controllo frontalieri, piuttosto che nel luogo di destinazione, dal 1 ° gennaio 2022.
  • Requisiti di pre-notifica e controlli documentali, compresi i certificati fitosanitari, saranno richiesti per piante e prodotti vegetali a basso rischio e saranno introdotti dal 1 ° gennaio 2022.
  • A partire da marzo 2022, si svolgeranno i controlli ai posti di controllo frontalieri sugli animali vivi e sulle piante e sui prodotti vegetali a basso rischio.

Maggiori informazioni, utili per gli operatori che effettuano esportazioni dirette al Regno Unito, sono reperibili al seguente link:

https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-03-11/hcws841

La nota delle Dogane può essere prelevata qui:

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/avviso+accordo+commerciale+UE+e+RU+informativa+dogane+britanniche.pdf/59f653e5-62de-4853-a9d2-8e753b54b9bd

Cordiali saluti.

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