Circ. 25/349 – Revisioni – Condizioni e modalità operative per l’attività di assistenza alle operazioni tecniche

20 Dicembre 2025 TUTTE LE CIRCOLARI

Circ. 25/349 – Oggetto: Revisioni – Condizioni e modalità operative per l’attività di assistenza alle operazioni tecniche

Con decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione, n. 533 dell’11 dicembre u.s, sono state definite le condizioni e le modalità operative per l’esercizio dell’attività di assistenza alle operazioni tecniche di revisione nei centri autorizzati ai sensi della legge 870/1986.

Questo decreto fa seguito alla nuova disciplina sul numero di operazioni (minimo e massimo) in cui è impiegabile il personale della motorizzazione, contenuta nel d.m n. 191 del 4 agosto 2025 e nel successivo decreto direttoriale n. 431 del 29 ottobre 2025 (su quest’ultimo provvedimento, si rimanda alla nota FAI Conftrasporto n. 25/308 del 30 ottobre u.s).

L’attività di assistenza può essere svolta dal personale dei centri autorizzati ai sensi della citata legge 870/1986, nonché dal personale degli studi di consulenza automobilistica individuati ai sensi della legge n. 264/1991.

Le condizioni per l’esercizio dell’attività di assistenza tecnica sono dettate dall’art. 2. In particolare, la norma prevede che spetti ai titolari dei centri “870”, il compito di indicare i riferimenti degli assistenti alle operazioni tecniche che svolgono l’attività presso questi centri o presso gli studi di consulenza automobilistica. Per adempiere a ciò, essi dovranno rendere una dichiarazione conforme al modello riportato nell’allegato A del decreto (nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio), nel quale riportare le generalità degli assistenti alle operazioni tecniche. Tale dichiarazione andrà trasmessa all’ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio, nei termini fissati dal medesimo Ufficio per la presentazione del periodico fabbisogno delle sedute di revisione, per consentirne la programmazione in conformità con quanto previsto dal D.M 191/2025.

In caso di impossibilità a svolgere l’attività di assistenza da parte delle figure indicate nell’originaria dichiarazione, prima dell’inizio della seduta il titolare del centro 870 dovrà rendere una nuova dichiarazione sempre utilizzando il modello allegato A, individuando uno o più tecnici in sostituzione. Questa dichiarazione andrà consegnata all’ispettore abilitato o autorizzato ad effettuare la seduta di revisione. Se, infine, non fosse possibile individuare un assistente tecnico in sostituzione, l’ispettore abilitato o autorizzato eseguirà la seduta di revisione nel rispetto del numero massimo di operazioni tecniche individuato dal d.m 191/2025 per le sedute svolte in assenza di assistenti tecnici.

Cordiali saluti

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