Circ. 26/136 – Oggetto: Diritto di ritenzione della merce trasportata – Ordinanza della Corte di Cassazione.
Si allega l’Ordinanza pronunciata dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione, n. 5148 del 6 marzo 2026, in cui sono contenuti alcuni chiarimenti in materia di diritto di ritenzione della merce trasportata da parte del vettore, in risposta al mancato pagamento del compenso dovuto a seguito della prestazione eseguita.
Si tratta di un chiarimento importante dal momento che la Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dalla società di autotrasporto, ha affermato che il diritto di ritenzione della merce trasportata (previsto dal combinato disposto degli artt. 2761 e 2756 c.c) si applica nei confronti di chiunque vanti un diritto di restituzione dei beni, anche quando costui sia un soggetto differente dal committente del trasporto obbligato al pagamento del servizio. Infatti, la Corte evidenzia che “la ratio della norma è quella di assicurare una specifica forma di tutela al credito di determinati soggetti, che eseguono una determinata prestazione (di trasporto di cose, nella specie), non necessariamente su incarico del proprietario dei beni ma anche di terzi”
Non solo ma, facendo leva su alcune pronunce in tema di privilegio speciale per i crediti del vettore, la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:
“In presenza di crediti del trasportatore -o del depositario, o del sequestratario-derivanti dall’esecuzione delle prestazioni di trasporto -o deposito, o custodia dei beni sequestrati- il creditore ha diritto di esercitare, nei confronti di chiunque vanti il diritto alla restituzione dei beni trasportati -o depositati, o sequestrati-, il privilegio speciale previsto dal combinato disposto degli artt. 2756 e 2761 c.c., esercitando il diritto di ritenzione dei beni oggetto della sua prestazione sino al pagamento integrale delle sue spettanze, senza essere tenuto a limitare l’esercizio di tale diritto, nel caso di trasporto -o deposito, o sequestro- di una pluralità di cose, a beni il cui valore sia corrispondente, o proporzionale, a quello del credito, con il solo limite che i beni ritenuti devono costituire l’oggetto di un rapporto negoziale unitario”.
Pertanto, la causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Venezia che dovrà applicare il suddetto principio di diritto, verificando:
- da un lato se il trasportatore fosse in buona o mala fede;
- dall’altro se i beni trasportati e successivamente ritenuti in applicazione del privilegio, fossero o meno oggetto di un trasporto unitario anche se eseguito mediante prestazioni plurime, essendo irrilevante “la coincidenza soggettiva tra il soggetto che ha richiesto la prestazione di trasporto e quello che pretenda, a qualsiasi titolo, di aver diritto alla consegna del bene trasportato”.
Cordiali saluti
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