Chi risponde se qualcosa va storto durante il trasporto merci?

29 Settembre 2025 TUTTE LE CIRCOLARI

Rubrica a cura dell’ Avv. Barbara Tomì

Chi risponde se qualcosa va storto durante il trasporto merci?

Carico, scarico e fissaggio del carico: ecco cosa dice la legge:

Nel settore dell’autotrasporto merci su strada, è fondamentale conoscere chi è responsabile delle operazioni di carico, fissaggio e scarico della merce. Una ripartizione chiara di questi compiti non è solo utile in fase operativa, ma anche determinante in caso di controlli stradali, sinistri o contenziosi legali.

Ecco un quadro completo, con indicazione delle fonti normative, della giurisprudenza recente e un modello di clausola contrattuale da utilizzare nei documenti di trasporto.


1. MITTENTE – Chi prepara il carico risponde del suo stato

📌 Norma di riferimento: art. 1693 c.c.
✔ È il soggetto che, salvo diverso accordo, provvede al carico, all’imballaggio e al fissaggio della merce sul mezzo.
✔ Deve assicurarsi che la merce sia ben posizionata, fissata e idonea al trasporto.
Risponde oggettivamente dei danni derivanti da carico inadeguato o pericoloso.

📖 Cass. Civ., Sez. III, 17.08.2015, n. 17665

“In tema di responsabilità per danni da trasporto, grava sul mittente l’onere di provare di avere effettuato correttamente le operazioni di carico e di fissaggio della merce.”


2. VETTORE / AUTISTA – Controlla il carico, risponde se parte con carico insicuro

📌 Norme di riferimento: artt. 1681-1694 c.c., art. 164 Codice della Strada, Dir. 2014/47/UE, Reg. (UE) 165/2014
✔ Anche se non carica personalmente, deve controllare visivamente il carico prima di partire.
✔ Può rifiutare la presa in carico in presenza di anomalie evidenti.
Risponde in concorso se trasporta carico evidentemente pericoloso o instabile.
👮 In caso di controllo stradale, è l’autista a ricevere la sanzione.

📖 Cass. Civ., Sez. III, 25.10.2022, n. 31699

“Il vettore, anche se non ha eseguito personalmente le operazioni di carico, ha l’obbligo di rifiutare la presa in carico se il carico risulta manifestamente inidoneo o pericoloso, ed è corresponsabile per i danni causati dal suo trasporto.”

📖 Cass. Pen., Sez. IV, 02.05.2025, n. 16471

“La manomissione o il mancato rispetto delle norme sul fissaggio del carico può integrare reato colposo in caso di evento lesivo, oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada.”


3. DESTINATARIO – Scarico della merce e responsabilità finale

📌 Norma di riferimento: art. 1689 c.c.
✔ È responsabile dello scarico della merce, salvo patto contrario.
✔ Deve rispettare le istruzioni ricevute e le regole di sicurezza.
❌ Può essere ritenuto responsabile in caso di scarico improprio o danni alla merce.

📖 Trib. Milano, Sez. X Civ., 14.09.2019, n. 8745

“Il destinatario che riceve la merce è tenuto a verificare la conformità del carico e, se esegue lo scarico, a farlo in sicurezza; in caso contrario può essere responsabile per danni.”


⚠ In caso di INCIDENTE o CONTROLLO della POLIZIA STRADALE?

  • Il conducente è direttamente responsabile per carico non conforme (art. 164 Codice della Strada).
  • Le sanzioni amministrative arrivano fino a € 335 con decurtazione punti patente.
  • In caso di incidente grave, può scattare anche la responsabilità penale per lesioni colpose.
  • Il mittente resta responsabile se ha effettuato il carico in violazione delle norme tecniche.

✅ Buone prassi operative

  • Specificare nei DDT o CMR chi ha eseguito il carico e il fissaggio.
  • 📸 Fotografare il carico prima della partenza.
  • 📑 Annotare anomalie visibili nei documenti.
  • 🔐 Prevedere clausole contrattuali a tutela del vettore e del conducente.

📄 Clausola tipo da inserire nei contratti / CMR

Art. __ – Carico, fissaggio e scarico della merce

Il mittente dichiara di provvedere direttamente, a propria cura e responsabilità, alle operazioni di carico, posizionamento e fissaggio della merce sul mezzo messo a disposizione dal vettore, nonché di garantire che tali operazioni siano eseguite in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza del carico (inclusi il Codice della Strada, le Direttive europee applicabili, nonché le eventuali norme tecniche UNI/ISO).

Il vettore e il conducente sono tenuti a segnalare eventuali anomalie evidenti e possono rifiutare la presa in carico in caso di carico manifestamente inidoneo o pericoloso, senza che ciò comporti inadempimento contrattuale.

È altresì convenuto che, salvo diverso accordo scritto, lo scarico della merce è a cura e sotto la responsabilità del destinatario, che si obbliga a eseguire tale operazione nel rispetto delle regole di sicurezza.

In ogni caso, il mittente manleva il vettore da ogni responsabilità derivante da danni a persone o cose causati da carico non conforme o da fissaggio inadeguato eseguito da personale non dipendente dal vettore, salvo il caso di dolo o colpa grave.


Avv. Barbara Tomì – Studio Legale Tomìwww.studiolegaletomi.it

Via G. Carducci, n. 73/5, Badia Polesine (RO) 45021

Tel. 0425.599946 – Whatsapp 320.7881558 – Fax 0425.1713904

    

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