Primo Pacchetto Mobilità – raggiunto l’accordo dopo il trilogo.

17 Dicembre 2019 TUTTE LE CIRCOLARI

Dopo il fallimento dei primi tre triloghi, i negoziatori delle tre istituzioni comunitarie coinvolte (Parlamento, Consiglio e Commissione) hanno raggiunto un compromesso sul primo pacchetto mobilità che, ora, dovrà essere convalidato dai predetti organismi affinché i testi diventino definitivi. 

I contenuti principali dell’intesa, sono i seguenti.


1. Sui tempi di guida e di riposo (modifica del regolamento n. 561/2006).

  • Viene confermato il periodo massimo di guida di 90 ore nelle due settimane consecutive, con un’eccezione per consentire il rientro in sede del conducente;
  • L’autista del trasporto internazionale è obbligato a rientrare in sede ogni 4 settimane. Inoltre, sempre il conducente impiegato in attività di trasporti internazionali, nell’arco delle due settimane consecutive potrà scegliere se effettuare due periodi di riposo settimanale ridotti (almeno 24 h), con obbligo tuttavia di prendere un riposo compensativo non oltre la settimana successiva, in aggiunta al riposo regolare di 45 h da effettuare fuori dalla cabina del camion;
  • Il riposo settimanale in cabina è rigorosamente vietato;
  • Dal 2025, tutti i camion utilizzati nei trasporti internazionali dovranno essere muniti del tachigrafo intelligente. A partire dall’anno successivo, tale obbligo si estenderà anche ai mezzi leggeri (massa complessiva da 2,5 a 3,5 ton) impiegati  sempre nei  trasporti internazionali e, in questo caso, l’impresa titolare sarà altresì soggetta alle regole sull’accesso alla professione.

2. Modifica dei regolamenti 1071/2009 e 1072/2009 sull’accesso alla professione e al mercato

  • Sul cabotaggio è stato confermato l’attuale limite delle 3 operazioni autorizzate in un arco di 7 giorni con, tuttavia, un periodo di “raffreddamento” di 4 giorni dalla fine del periodo autorizzato, in cui il veicolo che ha svolto il cabotaggio deve rimanere oltre confine;
  • Una violazione delle norme sul cabotaggio e sul distacco, può comportare la perdita dell’onorabilità ed il conseguente ritiro delle autorizzazioni al trasporto;
  • Le norme sul cabotaggio si applicheranno anche alla parte stradale effettuata nel quadro di un trasporto combinato.
  • Infine, per evitare la presenza illimitata di veicoli al di fuori dei loro confini, ogni veicolo impiegato in un trasporto internazionale deve far ritorno nello Stato membro di stabilimento almeno ogni 8 settimane.

3. Distacco transnazionale di lavoratori, applicato al trasporto su strada

  • Le regole sul distacco si applicano al cabotaggio, alla parte stradale del trasporto combinato e  al trasporto internazionale (ma con eccezioni per il solo transito,  e per i bilaterali + 2 operazioni);
  • Nessuna deroga è prevista per i distacchi nell’ambito di Gruppi internazionali.

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