COVID-19: Indicazioni della Commissione europea su come trattare i documenti scaduti o rubati/persi dei conducenti nelle attuali circostanze eccezionali.

13 Aprile 2020 TUTTE LE CIRCOLARI

Fonte: IRU

I servizi della Commissione europea hanno appena diffuso una nota, consigliando agli Stati membri dell’UE come comportarsi con le carte tachigrafiche in base alle attuali circostanze eccezionali di COVID-19, dove ci si può aspettare ritardi nella loro emissione o nella loro sostituzione.

La CE riconosce che la legislazione dell’UE, contenuta nel regolamento (CE) n. 561/2006, direttiva 2002/15/EC e regolamento (UE) n. 165/2014 (regolamento tachigrafo), non contiene una base giuridica che consentirebbe alla Commissione di autorizzare una deroga ai termini di tempo contenuti nella legislazione, per soddisfare le circostanze eccezionali. Tuttavia, in qualità di custode dei Trattati, la Commissione ha il diritto di tener conto delle circostanze eccezionali in cui gli Stati membri sono esposti durante l’attuale crisi.

I servizi della Commissione suggeriscono, pertanto, l’approccio seguente, a condizione che le misure adottate dagli Stati membri dell’UE siano limitate a quanto necessario in vista dell’attuale crisi, sia in termini di sostanza che in termini di tempo.

– Le autorità competenti nazionali dovrebbero sforzarsi di fornire una nuova carta il più presto possibile dopo aver ricevuto una richiesta dettagliata in tal senso. In base a questo approccio, un termine di 45 giorni dopo la ricezione della richiesta potrebbe essere considerato ragionevole nelle circostanze attuali.

– Le autorità nazionali preposte all’applicazione della legge dovrebbero tener conto delle attuali circostanze eccezionali nell’esecuzione dei controlli di conformità al regolamento tachigrafico, nella misura in cui il conducente ha rispettato i suoi obblighi.

Per quanto riguarda le carte scadute, la CE propone il seguente approccio:

– Gli obblighi stabiliti nei paragrafi 1 (obbligo di richiedere il rinnovo 15 giorni lavorativi prima della data di scadenza della carta) e 2 (disposizioni in caso di rinnovi, in cui lo Stato membro della residenza normale del conducente è diverso da quello che ha emesso la sua carta attuale) di cui si applica l’articolo 28 del regolamento del tachigrafo. La presentazione di una richiesta online è consigliata e dovrebbe essere sempre preferita quando disponibile.

– Senza pregiudicare la necessità per gli Stati membri di garantire che i periodi di guida/riposo e gli eventi pertinenti siano correttamente registrati, il conducente dovrebbe essere sempre in possesso della carta scaduta e presentarla su richiesta delle autorità di controllo.

– Il conducente deve conservare la prova della richiesta di sostituzione della carta scaduta alle autorità nazionali competenti e presentarla alle autorità di controlli su richiesta.

Fonte: Commissione europea

Commissione Europea -comportamento con carte tachigrafo scadute-perse (IT)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Iscriviti alle nostre News

Ricevi le ultime notizie e aggiornamenti dalla Segreteria, il servizio è gratuito.

Fantastico !!!! Ti ringraziamo per l'iscrizione. Controlla la tua casella di posta o la cartella spam per confermare la tua iscrizione

Share This