INP20294 – INPS. AGGIORNAMENTO SULLA RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI, ALLA LUCE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER IL CONTRASTO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS

4 Giugno 2020 TUTTE LE CIRCOLARI

Con Circolare n. 64 del 28 maggio 2020, l’INPS ha fornito dei chiarimenti sulla sospensione e successiva ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi, alla luce dei vari provvedimenti legislativi che si sono susseguiti in quest’ultimo periodo per il contrasto dell’emergenza Coronavirus.

In particolare, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 127, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto ripresa), la sospensione fino al 16 Settembre si applica, tra gli altri:

  • ai versamenti sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 a cura dell’articolo 61, comma 2 del decreto Cura Italia, per le attività considerate in crisi (tra cui, ricordiamo, è stato incluso anche l’autotrasporto merci), con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato. Entro questa data, tali versamenti andranno effettuati in unica soluzione oppure in 5 rate di importo identico, di cui la prima in scadenza proprio entro il 16 Settembre. Questa sospensione interessa i soggetti regolarmente iscritti alla gestione previdenziale alla data del 2 Marzo u.s, e riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali con scadenza legale di adempimento e di versamento compresa tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020;
  • ai versamenti sospesi per i soggetti esercenti attività d’impresa, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019. Anche in questo caso, la ripresa dovrà avvenire entro il 16 Settembre p.v in unica soluzione, o attraverso il pagamento della prima delle 5 rate.;
  • ai versamenti sospesi dall’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (decreto liquidità). per i mesi di aprile e maggio 2020, per le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato (del 33% o del 50%, a seconda che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi fino a 50 milioni oppure oltre tale limite), rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente.

Le modalità di sospensione sono state descritte nel par. 5 della circolare Inps, al quale si fa rinvio per gli approfondimenti del caso. In ogni caso, in questa sede evidenziamo che, ai fini del flusso Uniemens, andranno utilizzati i codici N967 per i periodi di paga Febbraio e Marzo 2020, e N973 per i periodi di paga Aprile e Maggio 2020.

I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce Uniemens con il codice elemento “N973”, devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00141.

Per quanto riguarda gli iscritti alla gestione separata, l’Inps ha preannunciato che le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi, saranno fornite insieme a quelle amministrative.

La circolare dell’Inps può essere prelevata da questo link: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2064%20del%2028-05-2020.pdf

Cordiali saluti.

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