CORONAVIRUS. FIRMATO IL NUOVO DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020

5 Novembre 2020 TUTTE LE CIRCOLARI

Sul sito del Governo è stato pubblicato il testo del nuovo DPCM del 3 Novembre 2020, firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, completo di allegati.

Il nuovo provvedimento è efficace dal 6 Novembre fino al prossimo 3 dicembre, e prevede in via generale:

  • il divieto di spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, tranne quelli  motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. In ogni caso,  per la restante parte della giornata, viene fortemente raccomandato di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. La consumazione da asporto  è consentita fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

E’ prevista poi la classificazione delle Regioni in tre livelli di rischio (verde, arancio e rosso), sulla base della situazione epidemiologica in essere al loro interno, ai quali corrispondono livelli differenti di restrizioni. Ad esempio, mentre nelle aree arancioni è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita (salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute), in quelle rosse il divieto riguarda anche gli spostamenti interni all’area stessa..

La classificazione avviene con Ordinanza del Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, valida per un periodo minimo di 15 gg e comunque non oltre il 3 dicembre p.v.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura dei provvedimenti, prelevabili da qui:  http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-3-novembre-2020/15617

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