Oggetto: Pesatura container. Nuova circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Lo scorso 27 ottobre, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha emanato la circolare n. 160/2020 (disponibile al seguente link), al fine di chiarire taluni aspetti applicativi della normativa sulla pesatura dei container prevista dalla Regola VI/2 della convenzione Solas 74 โSafety of life at Sea, come emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014.
In particolare, alla luce dellโesperienza maturata, la nota detta dei chiarimenti sul cd. Metodo 2 di pesatura dei container, come previsto nelle linee guida allegate al Decreto Dirigenziale n. 367/2018 (sul quale vedi la nota Conftrasportoย NOR18094ย dell’11 aprile 2018), e in particolare sulla certificazione che loย Shipperย deve produrre per poter essere inserito nellโelenco di coloro che sono possono ricorrere a questa modalitร di pesatura.
In particolare, tra i chiarimenti offerti evidenziamo i seguenti:
- La previsione del punto 4.1 delle linee guida si intende rispettata quando la procedura in parola sia certificata da un organismo accreditato, e la relativa certificazione contenga esplicito richiamo alla procedura di pesatura per la determinazione della Massa Lorda Verificata (VGM) Metodo 2 del contenitore;
- lโobbligo di certificazione รจ ristretto alla sola procedura di pesatura e non allโintero processo produttivo. Pertanto, la certificazione degli shipper deve espressamente richiamare la procedura di pesatura per la determinazione della Massa Lorda Verificata (VGM) secondo il Metodo 2 previsto dagli emendamenti al Capitolo VI Regola 2 dalla Convezione SOLAS 74 come emendata. Gli shipper giร iscritti hanno 6 mesi di tempo per adeguarsi, a partire dal 27 Ottobre u.s;
- al positivo completamento dellโiter istruttorio, si procederร allโinserimento dello shipper nel piรน volte citato elenco tenuto dal Comando Generale (consultabile sul sito Guardia Costiera al seguente link: https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/Enti%20riconosciuti.aspx) comunicando lโesito agli interessati via pec.;
- Allo scopo di chiarire ulteriormente i contenuti della documentazione che le Ditte/Societร (shipper) devono produrre al Comando Generale Capitanerie di Porto, per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal D.D, ai fini dellโinserimento nellโelenco degli shipper Metodo 2 รจ stato predisposto il modello di comunicazione da inviare (Allegato 1). Detto modello dovrร pervenire corredato dai seguenti allegati: a) copia del certificato rilasciato da un organismo accreditato, in seno al quale si evinca quanto previsto al punto 4 della presente Circolare; b) visura camerale in corso di validitร .
- per quanto concerne le informazioni dello shipping document (punto 2.5 delle linee guida), la circolare suggerisce lโutilizzo del fac simile (allegato 2)
Cordiali saluti.
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