EUR20602 – DISTACCO DEI LAVORATORI. SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.

10 Dicembre 2020 TUTTE LE CIRCOLARI

Oggetto: Distacco dei lavoratori. Sentenze della Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso due importanti Sentenze in merito alla normativa europea sul distacco dei lavoratori (direttiva U.E 96/71/CE e successive modifiche), una delle quali (quella emessa nella causa C-815/18) ne conferma l’applicazione agli autisti che effettuano servizi di trasporto internazionale e di cabotaggio.

Nel merito:

  • Con Sentenza emessa lo scorso 1° dicembre nella causa C-815/18, la Corte ha confermato che la direttiva  sul distacco dei lavoratori è applicabile anche alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada. . Questa direttiva, infatti, si applica in linea di principio a ogni prestazione di servizi transnazionale che implichi il distacco di lavoratori a prescindere dal settore economico interessato, con l’obiettivo di coniugare lo svolgimento di servizi transnazionale con una concorrenza leale e nel rispetto dei diritti dei lavoratori. La Corte ha ricordato che affinché un lavoratore sia considerato distaccato nel territorio di uno Stato membro ospitante, lo svolgimento del suo lavoro deve presentare un legame sufficiente con tale territorio; circostanza quest’ultima  che si determina a seguito di una valutazione globale di elementi, quali la natura delle attività svolte dal lavoratore interessato nello Stato ospitante, il grado di intensità del legame delle attività svolte da quel lavoratore con il territorio del predetto Stato, nonché – per gli autisti – la parte che queste attività rappresentano nell’insieme del servizio di trasporto.  Al riguardo, la sentenza cita le operazioni di carico o scarico di merci, di manutenzione o di pulizia dei veicoli di trasporto, le quali sono pertinenti purché siano effettivamente compiute dall’autista interessato, e non da terzi.
    Il Legame con il Paese ospitante – come confermato dalla Corte – non può ritenersi presente nei trasporti di transito e in quelli transfrontalieri, mentre lo è certamente nei trasporti di cabotaggio. La durata del trasporto di cabotaggio –evidenzia la Corte – è irrilevante per valutare la sussistenza di un distacco, ferma restando la possibilità degli Stati membri di disapplicare talune disposizioni della direttiva sul distacco, in particolare per quanto riguarda le tariffe minime salariali quando la durata del distacco non sia superiore a un mese. La Corte ricorda, infine, che, nell’ipotesi di un distacco di lavoratori, gli Stati membri provvedono affinché le imprese interessate garantiscano, ai lavoratori distaccati nel loro territorio, una serie di condizioni di lavoro e di occupazione fissate, in particolare, da contratti collettivi dichiarati di applicazione generale, vale a dire quelli che devono essere rispettati da tutte le imprese situate nell’ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate.
    Il comunicato stampa della Corte può essere prelevato da qui: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200148it.pdf . La Sentenza è inoltre disponibile in allegato alla circolare.
  • Con Sentenza emessa nelle cause 620/18 e 626/18, la Corte ha affermato che con l’adozione della direttiva (UE) 2018/957, di parziale modifica alla originaria direttiva sul distacco 96/71 sul distacco dei lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi, il legislatore dell’Unione ha cercato di assicurare la libera prestazione dei servizi su base equa, garantendo una concorrenza che non sia fondata sull’applicazione, in uno stesso Stato membro, di condizioni di lavoro e di occupazione di livello sostanzialmente diverso a seconda che il datore di lavoro sia o no stabilito in tale Stato membro, e offrendo al contempo una maggiore tutela ai lavoratori distaccati.
    A tal fine, la direttiva 2018/957 mira a rendere le condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati, le più vicine possibili a quelle dei lavoratori impiegati da imprese stabilite nello Stato membro ospitante. Ed è in quest’ottica che, in ossequio al principio di parità del trattamento, la citata direttiva prevede che ai lavoratori distaccati non si applichino più le «tariffe minime salariali» fissate dalla legislazione dello Stato membro ospitante (che, nella pratica si risolvevano nel riconoscimento al lavoratore del solo salario minimo), bensì la «retribuzione» prevista da tale legislazione, la quale è nozione più ampia. Inoltre, nei distacchi di durata superiore a dodici mesi o, eccezionalmente, a diciotto mesi, la direttiva 2018/957 ha imposto l’applicazione della quasi totalità delle condizioni di lavoro e di occupazione dello Stato membro ospitante.
    Questo insieme di tutele del lavoratore – evidenza la Corte -non elimina l’eventuale vantaggio concorrenziale di cui beneficerebbero i prestatori di servizi di taluni Stati membri, per cui non fa venire meno qualsiasi concorrenza fondata sui costi. Infatti, scopo della direttiva è garantire ai lavoratori distaccati l’applicazione di un insieme di condizioni di lavoro e di occupazione nello Stato membro ospitante, tra cui gli elementi costitutivi della retribuzione resi obbligatori in tale Stato; viceversa, la direttiva non interviene su tutti gli altri elementi che concorrono a determinare i costi delle imprese, come la produttività o l’efficienza, ed è su questi fattori che la concorrenza può definirsi lecita.
    Il comunicato stampa della Corte è disponibile qui: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200155it.pdf

Cordiali saluti.

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