NOR21083 – AGGIORNAMENTO SUGLI ULTIMI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID–19 (CON UN FOCUS SULL’AUSTRIA).

15 Febbraio 2021 TUTTE LE CIRCOLARI

Oggetto: Aggiornamento sugli ultimi provvedimenti adottati per il contenimento dell’emergenza Covid–19 (con un focus sull’Austria).

L’aggravamento dell’emergenza Covid-19, dovuto al progressivo diffondersi delle nuove varianti del virus, ha determinato in queste ultime ore l’adozione di ulteriori misure restrittive.

In particolare, segnaliamo:

  • L’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 febbraio 2021 (valida fino al 5 Marzo p.v), che stante la diffusione della variante brasiliana non solo in Brasile ma anche in Austria, prevede una serie di restrizioni per coloro che provengano da questi due Stati.

In particolare, per quanto riguarda l’Austria, l’art. 2 dell’Ordinanza stabilisce una serie di misure restrittive, quali:

  1. Obbligo di presentare, in caso di controlli, una certificazione relativa allo svolgimento – con esito negativo – di un tampone molecolare o antigenico nelle 48 h precedenti l’ingresso in Italia;
  2. Obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico, se possibile al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine oppure al più tardi entro le 48 h dall’arrivo in Italia;
  3. A prescindere dall’esito del test di cui sopra, obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di 14 gg presso la propria abitazione o dimora, previa comunicazione dell’ingresso in Italia alla ASL di riferimento competente per territorio
  4. Al termine dei 14 gg, obbligo di effettuare un nuovo test molecolare o antigenico.

Attenzione: agli equipaggi dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante, le formalità sopra descritte NON sono applicabili, a condizione che non insorgano sintomi Covid-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione e di comunicazione all’azienda sanitaria competente in base al luogo di entrata, previsto in ultimo nel dpcm del 14 gennaio (in vigore fino al 5 marzo p.v).

Tuttavia, per le categoria di cui sopra, l’art. 2.2 dell’Ordinanza prescrive l’obbligo di presentare – in caso di controlli – una certificazione di essersi sottoposti, nei 7 gg precedenti l’ingresso in Italia, a tampone molecolare o antigenico con esito negativo.

A proposito dell’Austria, va segnalato che il Tirolo ha già iniziato a controllare e limitare il traffico di camion dall’Italia, al fine di evitare ingorghi nella zona dell’Inntal a seguito dei provvedimenti adottati soprattutto dalla Germania (la quale per i conducenti di trasporto di merci provenienti dalla Repubblica Ceca, inclusi i conducenti che transitano in questo Stato, richiede la presentazione di un test negativo quando entrano in terra tedesca). A questo proposito, Viabilità Italia ha reso noto che già dalla giornata di ieri (14.2), “le autorità austriache impediscono l’accesso nel territorio austriaco a tutti i veicoli i cui conducenti ed occupanti siano sprovvisti di certificato attestante la negatività al Covid-19 tramite tampone (PCR o Antigenico), effettato nelle 48 ore precedenti.

In assenza di tale certificato, i veicoli diretti in Austria dovranno proseguire verso il valico di Tarvisio, attraverso la A4 e la A23, dove le autorità del Paese confinante, al momento, non richiedono, per l’accesso nel loro territorio, il possesso di detta certificazione sanitaria.

In relazione alla suddetta limitazione, allo scopo di evitare che si determinino situazioni di congestione del traffico in prossimità del confine di Stato del Brennero, in occasione della ripresa dell’attività lavorativa, dalle ore 3 circa di domattina, 15 febbraio 2021, lungo la A22 a cura della Polizia Stradale, saranno attivati filtri a Verona ed ad Affi, volti a verificare il possesso di tale certificazione a chi è diretto verso il Brennero, con intenzione di varcare il confine di Stato.

Per quanto riguarda il Brasile sono stati previsti obblighi del medesimo tipo  (per quanto riguarda la certificazione sullo svolgimento del tampone di cui alla precedente lett. a, si prevede un periodo più ampio rispetto all’Austria – 72 h anziché 48). Anche in questo caso si stabilisce l’esenzione per il personale viaggiante e gli equipaggi dei mezzi di trasporto, con l’obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico al momento dell’arrico al porto, aeroporto o confine, se possibile, oppure entro le 48 h.

  • Proroga divieto di spostamenti tra Regioni e Province autonome diverse. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 12 del medesimo giorno, che ha esteso fino a giovedì 25 febbraio il divieto sull’intero territorio nazionale di tutti gli spostamenti in entrata e in uscita da Regioni e Province Autonome diverse, salvo quelli motivati da comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità, ovvero motivi di salute.

Durante la validità del divieto, resta comunque consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione.

Il decreto è disponibile a questo link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-12&atto.codiceRedazionale=21G00016&elenco30giorni=true

  • Nuova ripartizione delle Regioni nelle tre aree di rischio (gialla, arancio e rossa).

Lo scorso 12 Febbraio, il Ministro della Salute ha firmato la nuova Ordinanza che rivede la classificazione delle Regioni nelle note tre aree di rischio (giallo, arancione e rosso), in base agli ultimi dati di diffusione del Covid-19.

Il nuovo provvedimento dispone che:

  • per la regione Umbria le misure di cui all’Ordinanza del 16 gennaio 2021 continuano ad applicarsi per ulteriori 15 giorni a partire dal 15 febbraio 2021. La regione Umbria resta quindi in area arancione;
  • per la Provincia Autonoma di Bolzano le misure di cui all’Ordinanza del 29 gennaio 2021 continuano ad applicarsi per ulteriori 15 giorni a partire dal 15 febbraio 2021. La provincia Autonoma di Bolzano resta quindi in area arancione.
  • le Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e la Provincia Autonoma di Trento passano in area arancione per 15 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della nuova Ordinanza in Gazzetta Ufficiale.

Complessivamente, quindi, la  nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire dal 14 febbraio 2021:

  • Area gialla: Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto;
  • Area arancione: Abruzzo, Liguria, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Sicilia, Umbria.
  • Area rossa: nessuna Regione.

L’Ordinanza (pubblicata sulla G.U 37 del 13 febbraio u.s), è disponibile al seguente link:

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5325_0_file.pdf

Cordiali saluti.

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