Circ. 25/146 – Oggetto: Decreto bollette – fringe benefit – applicazione della disciplina in vigore al 31 dicembre 2024 anche per i veicoli ordinati entro tale data.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile u.s è stata pubblicata la legge n. 60 del 24 aprile 2025, di conversione del decreto legge n. 19 del 28 febbraio 2025 recante “misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorita’ di vigilanza.”(cd. Decreto “bollette”).
Tra le disposizioni inserite in occasione della conversione in legge, vi è quella sull’applicazione del regime del fringe benefit in vigore fino al 31.12.2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. Pertanto, per questi mezzi, la percentuale per la quantificazione del fringe benefit, corrispondete ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, è la seguente:
- 25% per i veicoli con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di Co2)
- 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160
- 50% con emissioni da 160 a 190 g/km
- 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 19.
Viceversa la legge di bilancio 2025, nel modificare l’art. 51, comma 4 lett. a) del TUIR, ha stabilito che per la determinazione del fringe benefit si prende a riferimento il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Cordiali saluti
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