Circ. 25/163 – Oggetto: Trasporto rifiuti – Chiarimenti sulla dimostrazione del satellitare sugli autoveicoli per rifiuti pericolosi delle imprese iscritte in categoria 5.
Con circolare n. 2 di ieri 22 maggio 2025, il Comitato nazionale albo gestori ha chiarito la modalità di dimostrazione del requisito d’idoneità tecnica della geolocalizzazione degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, previsto come obbligatorio dagli articoli 16 e 17 del cd. decreto Rentri (DM 59/23) ed attuato con la deliberazione n. 3, del 19 maggio 2024 (cfr. circolare FAI SIA 24380 del 30 dicembre 2024).
Dopo aver ribadito che: “Tutti i soggetti di cui alla deliberazione soprarichiamata devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024” e che “la dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST, deve essere inviata a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025”, la circolare in esame consente alle imprese aventi parco veicolare composto da più autoveicoli di assolvere l’obbligo anche attraverso l’invio di più istanze distinte.
Dal 1° gennaio 2026 – conclude la circolare – le imprese dovranno “attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi”.
Sempre dal primo mese del 2026 scatteranno i provvedimenti disciplinari per le imprese che non hanno soddisfatto l’obbligo in questione, che porteranno all’esclusione delle stesse dall’iscrizione all’albo in categoria 5.
Si fa notare che quanto previsto dal Comitato nazionale costituisce un’agevolazione importante per le imprese medio/grandi, in quanto potranno assolvere all’obbligo in esame articolandolo nel corso del secondo semestre 2025, dotando quindi di sistemi satellitari i propri autoveicoli in diversi momenti e non riducendosi a dover presentare le autocertificazioni solo nell’ultimo mese dell’anno.
Giova infine ricordare che in base al decreto direttoriale 12 dicembre 2024 del Mase ed ai fini della tracciabilità dei rifiuti i sistemi di geolocalizzazione:
- non devono essere di una tipologia specifica, ma possono essere basati sulle tecnologie disponibili sul mercato (in questo senso il prodotto Kmaster v2.0 di FAI service, soddisfa ampiamente le caratteristiche richieste dalla norma);
- devono rilevare il percorso effettuato dall’autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento della posizione dell’autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato;
– vanno associati alla targa e al telaio dell’autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;
- i dati relativi ai percorsi devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati;
- i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore.
Con successivo decreto direttoriale – afferma il menzionato DD 12/12/2024 – verranno definite le modalità di gestione dei dati attinenti ai percorsi e le tempistiche di archiviazione e conservazioni di tali dati, mentre per le tempistiche d’invio delle informazioni sui percorsi al Rentri, lo stesso decreto stabilisce che saranno obbligatorie dal 13 febbraio 2027 (cioè dai 12 mesi successivi alla partenza del FIR digitale).
Si riportano in allegato la circolare 2 del 2025, la delibera 3 del 2024, nonché il decreto 12 dicembre 2024.
Cordiali saluti
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