Circ. 25/232 – Check list dei controlli nei locali delle imprese di autotrasporto Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

31 Luglio 2025 TUTTE LE CIRCOLARI

Circ. 25/232 – Oggetto: Check list dei controlli nei locali delle imprese di autotrasporto Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n.173 dello scorso 28 luglio, è stato pubblicato il decreto direttoriale del 17 luglio 2025, dal titolo “Approvazione del modello di lista di controllo per standardizzare e rendere più efficienti le attività di controllo presso i locali delle imprese in materia di autotrasporto”.

Come già avvenuto per la check list sui controlli su strada (sulla quale vedi la nota FAI Conftrasporto n.25/028 del 21 gennaio 2025), anche l’aggiornamento di quella sui controlli in azienda, che risaliva al dicembre 2008, si è reso necessario per tener conto dell’evoluzione normativa intervenuta in questo lungo lasso di tempo.

Nel nuovo modello sono stati aggiunti ulteriori elementi che saranno oggetto di verifica da parte degli Ispettori del lavoro, tra i quali:

  • Nel riquadro “E. Veicoli e tachigrafo”, è prevista l’indicazione:
  • se è presente l’intero parco veicoli dotato di tachigrafo digitale intelligente;
  • il numero di veicoli controllati, distinto tra veicoli in disponibilità dell’impresa controllata e veicoli presi in locazione senza conducente.
  • Nel riquadro “F. Numero dei conducenti e dei giorni di lavoro controllati”, è prevista una riga per riportare la nazionalità dei conducenti controllati, distinti tra nazionalità italiana, UE/SEE ed Extra -UE.
  • Nel riquadro “G. Infrazioni accertate”, sono state inserite le seguenti violazioni:
  • L’impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati/Dati registrati e memorizzati non disponibili per un periodo di almeno 1 anno;
  • Uso di una versione errata di tachigrafo;
  • Mancato rispetto dell’orario di lavoro medio settimanale di 48 ore;
  • Mancato rispetto dei riposi intermedi;
  • Mancato rispetto delle condizioni del lavoro notturno;
  • Altre infrazioni al Reg (UE) n. 165/2014;
  • Altre infrazioni alla Dir. 2002/15/CE;
  • 2020/1057/UE – Distacco dei conducenti.
  • Il nuovo riquadro G.bis Clean Check, da barrare qualora non venisse accertata nessuna delle infrazioni riportate nel riquadro G

Peraltro, l’art. 1 del Decreto, al comma 3 prevede che gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono esaustivi, per cui l’attività di controllo può riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme.

Cordiali saluti

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