Circ. 25/244 – Oggetto: Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite di trasporto, deposito e smaltimento dei rifiuti – D.L. 8 agosto 2025, n. 116
Con il decreto legge 8 agosto 2025, n. 116, il Governo ha dettato disposizioni urgenti per contrastare il sempre più grave fenomeno delle attività illecite nel campo della gestione e del trasporto dei rifiuti, dell’abbandono dei medesimi e del loro smaltimento irregolare, effettuato talvolta appiccando fuoco agli stessi raccolti in capannoni o strutture abbandonate.
E’ stato pertanto emanato un provvedimento di straordinaria necessità ed urgenza, il cui testo, articolato e complesso, sarà verosimilmente sottoposto ad alcuni miglioramenti nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge, che dovrà essere ultimato entro il 7 ottobre 2025.
Si illustrano le disposizioni attinenti alla movimentazione dei rifiuti, al loro abbandono e allo smaltimento che più interessano le imprese di autotrasporto, riservandoci di svolgere un maggior approfondimento non appena le stesse diverranno definitive a seguito della loro conversione in legge.
Mancata iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali
L’articolo 1, al comma 1, lettera a) prevede una modifica all’art. 212 del testo unico ambientale (D. Lgs. 152/2006) inserendo un nuovo comma 19-ter, relativo all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
In particolare viene contemplata una sanzione amministrativa accessoria per le imprese di trasporto iscritte all’Albo degli autotrasportatori di merci (di cui alla legge 298/74) laddove le predette imprese commettano una delle violazioni alle disposizioni ambientali (ad es. per mancata iscrizione all’Albo gestori, per il trasporto dei rifiuti senza formulario o senza la tenuta del Registro di carico o scarico), risultando così destinatarie, sia delle sanzioni previste per ciascuna violazione (previste negli articoli 256 e 258 del menzionato testo unico), sia di una nuova sanzione amministrativa così articolata:
- la sospensione dall’Albo degli autotrasportatori di merci (cioè dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 298/74) da quindici giorni a due mesi;
- la cancellazione dallo stesso Albo, nei casi di reiterazione delle violazioni (due volte in cinque anni, come prevede l’ articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689) o di recidiva (due condanne per lo stesso reato non colposo (ai sensi dell’articolo 99 del codice penale). Tale cancellazione, stabilisce espressamente la nuova norma, reca con se il divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.
L’intervento in esame – si legge nella relazione parlamentare al disegno di legge di conversione – è finalizzato a disincentivare condotte illecite da parte di imprese professioniste del trasporto che subirebbero forti limitazioni o esclusioni rispetto all’esercizio dell’attività di trasporto.
Si nutrono tuttavia alcune perplessità sull’effettiva applicazione della disposizione in esame, giacché le sanzioni amministrative sopra indicate sono di competenza degli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile, a cui nessuna disposizione di raccordo o attutiva consente ora di inviare i verbali di constatazione delle violazioni sopra indicate.
Abbandono dei rifiuti
Nelle successive lettere b) e c), l’articolo 1 del nuovo DL 116 aumenta le sanzioni previste per i casi di abbandono dei rifiuti, nel seguente modo:
- sostituendo il comma 1 dell’articolo 255 del testo unico (rubricato ora “Abbandono di rifiuti non pericolosi”) e prevedendo che l’abbandono dei rifiuti costituisca non più un illecito amministrativo, bensì una contravvenzione penale, punito con ammenda da un minimo di 1.500 ad un massimo di 18mila euro (in precedenza s.a.p. da 300 a 3mila euro). A tale nuova sanzione si accompagna ora quella accessoria della sospensione della patente di guida del conducente, da 1 a 4 mesi, “quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore”;
- con l’introduzione di un nuovo comma “1.1.”, recante l’aggravante dell’abbandono o deposito incontrollato dei rifiuti effettuato da titolari di imprese o responsabili di enti, cui si applica ora la sanzione penale dell’arresto da sei mesi a 2 anni o l’ammenda da 3 a 27mila euro;
- con la modifica del comma 1-bis, dello stesso art. 255, con l’inasprimento della sanzione amministrativa da minimo 80 a massimo 320 euro (prima da 30 a 150) per i casi di abbondo di rifiuti prodotti da fumo (ad es. mozziconi di sigarette) e di rifiuti di piccolissime dimensioni (quali scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, ecc…). Per tali casi di abbandono, il nuovo comma 1-ter dello stesso articolo 255, consente ora che l’accertamento della violazione può avvenire senza contestazione immediata, ma “attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all’interno dei centri abitati. Stabilendo anche che “il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione … è competente all’applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria”
- con l’introduzione di un nuovo articolo 255-bis al testo unico, rubricato “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari”, che aggrava la pena per i casi di abbandono di rifiuti non pericolosi sopra indicati quando dal fatto si verifichino le conseguenze del pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, del pericolo di compromissione o deterioramento degli elementi essenziali dell’ecosistema ovvero l’abbandono medesimo avvenga in siti contaminati o potenzialmente tali: l’aggravamento di pena comporta la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Anche con riferimento a tale ipotesi, è previsto un ulteriore inasprimento in relazione alla qualità soggettiva degli autori che siano titolari di imprese o responsabili di enti (art. 255-bis, comma 2), portando la reclusone da un minimo di 9 mesi ad un massimo di 5 anni e sei mesi e quando la violazione viene effettata con l’utilizzo di veicoli a motore, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 2 a 6 mesi;
- con un nuovo articolo 255-ter, rubricato “Abbandono di rifiuti pericolosi” punito come reato penale con la reclusione da 1 a 5 anni, che con l’aggravante sopra descritta (quando dal fatto si verifichino le conseguenze del pericolo per la vita o l’incolumità delle persone …) passa da 1 anno e sei mesi al massimo di 6 anni e l’ulteriore aggravante per la qualità soggettiva degli autori (da 2 anni a 6 anni e sei mesi).
Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata
Viene modificato il comma 1 dell’articolo 256 del testo unico trasformando la violazione ivi prevista, tra cui è doveroso ricordare l’ipotesi del trasporto dei rifiuti senza la necessaria iscrizione all’albo dei gestori ambientali, da semplice contravvenzione a delitto penale, punito ora con la reclusione da sei mesi a tre anni e, se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, da 1 a 5 anni.
La pena è ridotta alla metà nel caso non si siano osservate le prescrizioni previste nel provvedimento autorizzativo (modifica al comma 4, dell’art. 256).
Con i nuovi commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater introdotti nello stesso articolo 256, si prevedono le aggravanti sopra indicate (cioè quando dal fatto si verifichino le conseguenze del pericolo per la vita o l’incolumità delle persone …. e quella commessa da soggetti qualificati come imprenditori o responsabili di enti) con relativi inasprimenti della reclusione, nonché quella della commissione dell’attività con veicoli a motore (1-ter), con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida al conducente da 3 a 9 mesi. Il comma 1-quater prevede financo che alla sentenza di condanna per attività di trasporto effettuata senza la dovuta iscrizione all’albo gestori consegua la confisca del mezzo utilizzato (salvo che non appartenga a persona estranea al reato).
Gestione di discarica non autorizzata e combustione dei rifiuti
Tra le nuove disposizioni sanzionatorie vanno evidenziate le seguenti:
- la modifica al comma 3, dell’articolo 256, testo unico che punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata (da 1 anno e sei mesi a 5 anni e sei mesi in caso di smaltimento rifiuti pericolosi);
- l’introdotto comma 3-bis, con l’aggravante della reclusione da 2 a 6 anni, per la discarica non autorizzata, quando dal fatto si verifichino le conseguenze del pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, del pericolo di compromissione o deterioramento degli elementi essenziali dell’ecosistema ovvero l’abbandono medesimo avvenga in siti contaminati o potenzialmente tali;
- il nuovo comma 3-ter, con la sanzione accessoria della confisca dell’area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva, conseguente alla sentenza di condanna;
- le modifiche all’art. 256-bis, che prevedono un reato speciale per chi effettua la combustione illecita dei rifiuti.
Registro di carico e scarico dei rifiuti
Un discorso a parte merita la modifica all’articolo 258 del testo unico ambientale “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”, in quanto la stessa non si limita ad inasprire la sanzione amministrativa prevista per chi “omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190” stesso testo unico, che viene ora fissata da minimo 2mila a massimo 10mila euro (nuovo comma 2), ma a tale sanzione viene aggiunta quella accessoria, con un comma 2-bis che recita espressamente:
“2-bis. All’accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
All’accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi”.
Orbene, si ritiene che il primo periodo di questa disposizione sia frutto di un grossolano errore normativo (si spera dovuto ad un frettoloso taglia/incolla di analoghe disposizioni), giacché la tenuta e l’annotazione del Registro di carico e scarico sono atti effettuati in ufficio (con il Rentri solo telematicamente) e non dal conducente su strada.
Per il secondo periodo, si ritiene che la sospensione dell’Albo gestori riguarderà solo le imprese di trasporto, in quanto gli altri soggetti della filiera del rifiuto che hanno l’obbligo della tenuta del Registro di carico e scarico dei rifiuti (Produttori e destinatari) non sono soggetti all’iscrizione allo stesso Albo.
Formulario dei rifiuti durante il trasporto (FIR)
Per chi effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti viene confermata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 10mila euro, nel caso di rifiuti non pericolosi, mentre per quelli pericolosi si applica ora la sanzione penale della reclusione da uno a tre anni, in base alla modifica apportata al comma 4 dello stesso articolo 258, cui consegue, dopo la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato (salvo sempre il caso che non appartenga a persona estranea al reato).
Spedizione transfrontaliera dei rifiuti
Con le modifiche all’articolo 259, rubricato ora “Spedizione illegale dei rifiuti” (non più Traffico illecito di rifiuti) viene punito come reato penale:
“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dell’articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 “. La pena è la reclusione da uno a cinque anni.” ed “è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi” .
A tale disposizione si aggiungono ora i nuovi articolo 259-bis e 259-ter, che qui si riportano nel loro testo attuale:
Art. 259-bis Aggravante dell’attività di impresa
Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.
Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa. Ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 259-ter Delitti colposi in materia di rifiuti
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Modifiche al codice penale sui reati ambientali
L’articolo 2, del DL 116 introduce modifiche al codice penale, in coerenza con l’esigenza di rafforzare l’attività di contrasto. In tale prospettiva, gli interventi sono essenzialmente finalizzati a realizzare due obiettivi fondamentali:
- il primo è quello di arricchire il catalogo dei reati ostativi all’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis c.p., inserendovi le ipotesi di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 dello stesso testo unico (articolo 2, comma 1, lett. a);
- il secondo versante è minimale, trattandosi soltanto di prevedere, anche per le ipotesi codicistiche relative ai “rifiuti”, gli inasprimenti sanzionatori connessi agli eventi di pericolo così come delineati in precedenza.
Arresto in flagranza di reati ambientali
L’articolo 3 del nuovo provvedimento d’urgenza contempla una modifica dell’articolo 382-bis del codice di procedura penale volta a rendere applicabile l’istituto dell’arresto in flagranza differita ad una serie di reati, di significativo disvalore penale, diretti a tutelare il bene giuridico ambiente.
Nella relazione parlamentare al disegno di legge di conversione si legge che: “ L’istituto dell’arresto in flagranza differita, in ragione del quale si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica risulta inequivocabilmente autore del fatto, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto, viene esteso ai più significativi illeciti ambientali, in quanto si ritiene di dover attribuire un ulteriore strumento operativo in grado di intervenire sulle condotte di illecito ambientale, proprio in ragione della rilevanza del bene giuridico protetto, esattamente con la stessa ratio sottesa alla previsione dell’istituto per i reati di violenza di genere, i reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive, nonché le lesioni per il personale sanitario e per il personale delle forze di polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Nello specifico i reati che vengono richiamati, per l’applicabilità dell’istituto de quo e della fictio iuris in ragione della quale si considera in flagranza anche il fatto verificato con i riscontri video-fotografici entro le 48 ore dall’accadimento materiale, sono, con riguardo al codice penale, l’art. 452-bis (inquinamento ambientale), l’art. 452-ter (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), l’art. 452-quater (disastro ambientale), l’art. 452-sexies ( traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e l’art. 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), e con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. T.U.A, i reati di nuovo conio di cui agli articoli 255-bis ( Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) e 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), nonché i reati previsti dall’art. 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) dall’art. 256-bis (combustione illecita di rifiuti) e dall’art. 259 (spedizione illegale di rifiuti).
D- Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa degli enti ed imprese per reati commessi nel loro interesse o vantaggio da persone che operano al loro interno,)
L’articolo 6 apporta modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità da reato dell’ente, in particolare modificando l’articolo 25-undecies, dedicato ai reati ambientali, in termini corrispondenti, e conseguenti, alle modifiche sul piano della legge penale sostanziale.
Modifiche al codice della strada
L’articolo 7 apporta modifiche all’articolo 15 del codice della strada e va letto in relazione alle modifiche apportate al comma 1-bis dell’art. 255. Nello specifico l’intervento di cui all’art. 15 comma 1 lett. f) sanziona la condotta di chi insudicia o imbratta la strada o le sue pertinenze con oggetti diversi dai rifiuti, escludendo le ipotesi di occupazione abusiva prevista (punita dall’art. 20 del codice della strada). L’intervento di cui all’art. 15 lett. f-bis) sanziona la condotta di chi deposita o getta piccoli rifiuti non pericolosi sulla strada, dai veicoli in sosta o in movimento.
Viene poi aggiunto, il comma 5-quater all’articolo 201, in materia di notificazioni delle violazioni, che estende all’articolo 15 comma 1, lett. f-bis), le disposizioni di cui all’articolo 201 comma 5-ter del codice della strada che consente la possibilità di non procedere alla contestazione immediata delle violazioni, in tal caso anche utilizzando le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all’interno dei centri abitati.
Nel ribadire che le disposizioni sopra illustrate sono in vigore dal 9 agosto scorso e che vanno convertite in legge entro il prossimo 7 ottobre, facciamo riserva di ritornare in argomento all’esito dell’iter parlamentare di conversione.
Cordiali saluti
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