NOR22050 – Oggetto: Conversione in legge del Decreto Legge sul green pass rafforzato
Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio u.s è stata pubblicata la legge 21 gennaio 2022, n. 3, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.
Nel rimandare alla lettura della nota FAI Conftrasporto NOR21501 del 29 Novembre u.s per i contenuti iniziali del decreto, di seguito si riporta una breve descrizione delle misure più importanti.
- A partire dal 15 dicembre u.s, l’adempimento dell’obbligo vaccinale, per i soggetti e categorie per le quali è stato previsto, include anche la somministrazione della successiva dose di richiamo(dose booster o terza dose), da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
- Durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3). Viene integrata la disciplina delle certificazioni verdi con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Le certificazioni verdi COVID-19, dunque, attesteranno – oltre all’avvenuta guarigione e all’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare – anche:
- l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario, come già previsto, o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose) e
- l’avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario, come già previsto, o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose).
Quanto alla durata delle certificazioni, per la certificazione per avvenuta vaccinazione la validità viene ridotta da dodici a nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di somministrazione della dose di richiamo (dose booster o terza dose) successiva al ciclo vaccinale primario, la relativa certificazione verde Covid-19 avrà anch’essa una validità di nove mesi a far data, però, dalla somministrazione della stessa.
Va detto comunque che la durata della validità delle certificazioni sopra richiamate è stata ulteriormente ridotta da nove a sei mesi, con il decreto 24 dicembre 2021, n.221, a decorrere dal 1° febbraio 2022.
- Green pass nei trasporti (art. 4, comma 1, lettera c). Confermate, nel corso dell’iter parlamentare di conversione, le disposizioni introdotte dall’articolo 9-quater del decreto legge n.52 del 2021 (come modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto in commento) che, a partire dallo scorso 6 dicembre, hanno rimosso l’esclusione dall’obbligo di certificazione verde per l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale e regionale, compresi gli autobus del noleggio con conducente, quando impiegati in servizi aggiuntivi a quest’ultimi;
- navi e traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e con le isole Tremiti;
- treni adibiti a servizi interregionali.
Confermato, inoltre, che l’obbligo di certificazione verde-green pass per l’utilizzo dei mezzi di trasporto non trova applicazione per le persone di età inferiore a 12 anni e per quelle esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica, e che i controlli relativi al green pass, da parte dei vettori, relativamente ai mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, possono essere effettuati a campione.
Si evidenzia che con il decreto legge 30 dicembre 2021, n.229 – attualmente in corso di conversione – il citato articolo 9-quater è stato ulteriormente modificato, prevedendo l’obbligo di green pass rafforzato dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza.
- Proroga dell’obbligo di sorveglianza radiometrica (art. 9) È stata ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2022 – in luogo del 31 dicembre 2021 – la disciplina transitoria in materia di sorveglianza radiometrica obbligatoria sui prodotti semilavorati e metallici, da applicarsi nelle more dell’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 72, comma 3, del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (recante attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti).
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 11, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Milleproroghe) – attualmente in corso di conversione – dispone che il suddetto termine di operatività della disciplina transitoria sia prorogato di ulteriori 60 giorni.
Cordiali saluti.
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